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Attestato di rischio online: ecco dove si trova l’ATR elettronico.
L’attestato di rischio (ATR) è un documento utile e ricco di informazioni: un dossier con la storia del veicolo e i dati della polizza assicurativa.
Ecco quali sono i principali dati riportati nell’ATR e cosa significano:
Fino a non molto tempo fa, l’attestato di rischio era un documento cartaceo che la compagnia di assicurazione inviava al cliente almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.
Tutto ciò appartiene al passato, perché dal 1° luglio 2015 l’attestato di rischio è digitalizzato e si ottiene in diversi modi:
Le modalità di recupero dell’ATR variano a seconda della compagnia assicuratrice, ma i tempi di attesa sono ormai ridotti al minimo se hai l’assicurazione auto online e l’accesso all’area personale.
In sintesi, l’attestato di rischio è un documento in formato digitale che racconta la storia della tua auto, attuale e passata, elencando gli incidenti e riportando i dati relativi a chi possiede il veicolo e l’assicurazione. L’ATR permette di stabilire la classe di merito che determina il premio assicurativo da pagare.
Ricorda che l’attestato di rischio ha una data di scadenza: la validità è limitata a 5 anni dal momento del rilascio che, peraltro, coincide con la scadenza della polizza di assicurazione alla quale si riferisce l’attestato.
Ciò vuol dire che potrai utilizzare il più recente ATR nei successivi 5 anni, mantenendo la medesima classe di merito maturata, anche quando:
Dal momento che la durata dell ’attestato di rischio è vincolata alla scadenza della polizza assicurativa, cosa succede se non rinnovi in tempo la tua RC Auto? In tal caso, affinché l’ATR continui a essere valido dovrai avere la “dichiarazione di no circolato”: un documento nel quale dichiari la mancata circolazione nei giorni di assenza di copertura dell’assicurazione.
Dal 1° luglio 2015 è entrato in vigore l’attestato di rischio elettronico: un documento digitale dematerializzato.
L’abbandono del formato cartaceo è stato sancito dall’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento n. 9 del 19/05/2015 dell’IVASS.
Un passaggio che ha portato un tangibile cambiamento per gli utenti. Nella forma cartacea spettava a chi contrae la polizza il compito di recuperare le informazioni dell’attestato di rischio e inviarle alla nuova compagnia di assicurazione.
Con l’attestato di rischio online invece sono le imprese assicuratrici che prendono i dati sulla situazione assicurativa mediante appositi database. I vantaggi sono evidenti:
Proprio così! La smaterializzazione dell’attestato di rischio aiuta a combattere le truffe, perché l’archivio informatico impedisce qualsivoglia alterazione della classe di merito per pagare un premio più basso.
Dal 1° agosto 2018 l’attestato di rischio è diventato dinamico. Cosa vuol dire? Significa che il documento è più evoluto e permette il recupero di informazioni prima ‘camuffabili’.
Spieghiamo meglio. L’attestato di rischio dinamico riporta i dati su tutti gli incidenti, anche su quelli denunciati in ritardo (i cosiddetti “sinistri tardivi”). In questo modo le assicurazioni hanno una panoramica completa sulla storia assicurativa del veicolo.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile con l’attestato di rischio standard. In quel caso, se l’assicurato avesse cambiato compagnia a scadenza di polizza, i sinistri non ancora denunciati non sarebbero comparsi sul documento. Dando l’opportunità ai ‘soliti furbetti’ di barare sulla classe di merito.
Perché funziona l’attestato di rischio dinamico? Perché ad ogni veicolo assicurato è attribuito lo IUR (Identificativo Univoco di Rischio): un codice univoco che segue chi si assicura, rendendo identificabile da tutte le compagnie.
Ogni IUR è unico, quindi se possiedi più veicoli avrai diversi IUR, ovvero uno per ogni mezzo assicurato.
Si chiama periodo di osservazione il lasso di tempo che le compagnie assicuratrici si prendono per stabilire la CU (classe di merito) adatta all’automobilista. Durante questo periodo, la tua condotta come assicurato sarà sotto la lente di ingrandimento.
La durata del primo periodo di osservazione è di 10 mesi a partire dalla firma del contratto. Se un incidente con colpa avviene dopo il 10° mese, tale sinistro sarà considerato per l’anno successivo. In seguito al primo rinnovo della copertura assicurativa il periodo di osservazione è esteso a 12 mesi.